Sentenza 353/1992 (ECLI:IT:COST:1992:353)
Massima numero 18741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANTI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 353/92 D. AGRICOLTURA - ENTE IRRIGUO TOSCANO - PREVISIONE, IN LEGGE STATALE, DELLA NOMINA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE, DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE TOSCANA DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONALE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DELLE REGIONI IN ORDINE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE 'QUA'.
SENT. 353/92 D. AGRICOLTURA - ENTE IRRIGUO TOSCANO - PREVISIONE, IN LEGGE STATALE, DELLA NOMINA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE, DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE TOSCANA DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONALE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DELLE REGIONI IN ORDINE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE 'QUA'.
Testo
Poiche', a norma dell'art. 123 della Costituzione, "ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione", spetta a detto Ente, per mezzo dello statuto e delle proprie leggi, disciplinare il riparto delle competenze tra i diversi organi e cio' anche relativamente alle nomine e designazioni di rappresentanti regionali in enti terzi. Ne consegue che l'art. 3 della legge statale 30 dicembre 1991, n. 411, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, prevede la nomina, nel Consiglio di amministrazione dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, di tre rappresentanti della Regione Toscana, designati dal Consiglio Regionale, in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze, incorre in una duplice violazione del citato precetto costituzionale, sia in ordine alla individuazione dell'organo che provvede alla designazione, sia in ordine alla determinazione del criterio di salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, onde va dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte 'qua'. - Sulla ripartizione di competenze in ordine alla materia dell'organizzazione interna della Regione, v., in termini, S. n. 407/1989.
Poiche', a norma dell'art. 123 della Costituzione, "ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione", spetta a detto Ente, per mezzo dello statuto e delle proprie leggi, disciplinare il riparto delle competenze tra i diversi organi e cio' anche relativamente alle nomine e designazioni di rappresentanti regionali in enti terzi. Ne consegue che l'art. 3 della legge statale 30 dicembre 1991, n. 411, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, prevede la nomina, nel Consiglio di amministrazione dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, di tre rappresentanti della Regione Toscana, designati dal Consiglio Regionale, in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze, incorre in una duplice violazione del citato precetto costituzionale, sia in ordine alla individuazione dell'organo che provvede alla designazione, sia in ordine alla determinazione del criterio di salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, onde va dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte 'qua'. - Sulla ripartizione di competenze in ordine alla materia dell'organizzazione interna della Regione, v., in termini, S. n. 407/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte