Sentenza 354/1992 (ECLI:IT:COST:1992:354)
Massima numero 18732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18733  18734  18735


Titolo
SENT. 354/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - RIGETTO, NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA, DI ECCEZIONE DI LITISPENDENZA CHE, SE ACCOLTA, AVREBBE IMPEDITO DI PROMUOVERE L'INCIDENTE - POSSIBILE RIESAME, DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DELLA DECISIONE ADOTTATA AL RIGUARDO DAL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
La puntuale determinazione del contenuto della domanda giudiziale ed il rapporto tra cause pendenti dinanzi a giudici ordinari diversi, oggetto di preliminare valutazione da parte del giudice a 'quo', sono sottratte al riesame del giudice di legittimita' costituzionale delle leggi. (Principi affermati dalla Corte, in giudizio riguardante la legittimita' costituzionale della mancata esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i terreni delle zone agricole "svantaggiate", escludendo che, nel caso, il giudizio del tribunale rimettente sulla rilevanza della questione sollevata potesse essere sindacato, con conseguente reiezione della eccezione di inammissibilita' formulata in proposito.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte