Sentenza 354/1992 (ECLI:IT:COST:1992:354)
Massima numero 18733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18732  18734  18735


Titolo
SENT. 354/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE A DECIDERE LA CONTROVERSIA DI MERITO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale non e' consentito il sindacato sulla competenza del giudice rimettente a decidere la controversia di merito. (Principio affermato dalla Corte, in giudizio promosso dal tribunale di Firenze sulla legittimita' costituzionale della mancata esenzione, dal pagamento dei contributi agricoli unificati, per i terreni di zone "svantaggiate", nel respingere una eccezione di inammissibilita' avanzata in base all'assunto che la cognizione sulla domanda proposta spettasse alla competenza esclusiva del pretore, quale giudice del lavoro.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte