Sentenza 354/1992 (ECLI:IT:COST:1992:354)
Massima numero 18735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 354/92 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - MANCATA PREVISIONE, PER I TERRENI COMPRESI NELLE ZONE CONSIDERATE SVANTAGGIATE, DELLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO STABILITA PER QUELLI COMPRESI NELLE ZONE MONTANE - ASSERITO CONTRASTO CON LA DIRETTIVA C.E.E. CHE PREVEDE AL RIGUARDO AIUTI PER L'AGRICOLTURA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI FAR DERIVARE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA UNA PIENA EQUIPARAZIONE FRA LE ZONE SUDDETTE VINCOLANTE PER LA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 354/92 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - MANCATA PREVISIONE, PER I TERRENI COMPRESI NELLE ZONE CONSIDERATE SVANTAGGIATE, DELLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO STABILITA PER QUELLI COMPRESI NELLE ZONE MONTANE - ASSERITO CONTRASTO CON LA DIRETTIVA C.E.E. CHE PREVEDE AL RIGUARDO AIUTI PER L'AGRICOLTURA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI FAR DERIVARE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA UNA PIENA EQUIPARAZIONE FRA LE ZONE SUDDETTE VINCOLANTE PER LA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludere che la direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea n. 75/268, del 28 aprile 1975, attuata in Italia con legge 10 maggio 1976, n. 352, predisponendo un particolare regime di aiuti per l'agricoltura nelle zone di montagna e in talune zone svantaggiate, abbia introdotto fra tali zone una piena equiparazione, tale da far ritenere che l'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, non prevedendo, per le zone svantaggiate, riguardo ai contributi agricoli unificati, l'esenzione stabilita per le zone montane, si sia posto in contrasto con essa. Nella normativa comunitaria, infatti, anche se in vista di omogenee finalita', sono considerate zone diverse (zone di montagna, zone minacciate di spopolamento e nelle quali e' necessario conservare l'ambiente naturale, zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici) secondo le cui caratteristiche puo' variare il contenuto degli aiuti. Cosicche', in presenza di fattispecie non omogenee ed indipendentemente dal rilievo che la direttiva comunitaria puo' assumere, non se ne puo' far discendere una assimilazione dei terreni qualificati di montagna dalla legge statale (allo specifico fine contributivo previdenziale) alle zone svantaggiate contemplate dalle direttive comunitarie, in modo da costruire interpretativamente, - come prospettato nel caso dal giudice rimettente - al di la' del dato legislativo, una categoria unitaria resistita dalle diverse ed autonome qualificazioni normative. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 11 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, in parte 'qua'.)
E' da escludere che la direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea n. 75/268, del 28 aprile 1975, attuata in Italia con legge 10 maggio 1976, n. 352, predisponendo un particolare regime di aiuti per l'agricoltura nelle zone di montagna e in talune zone svantaggiate, abbia introdotto fra tali zone una piena equiparazione, tale da far ritenere che l'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, non prevedendo, per le zone svantaggiate, riguardo ai contributi agricoli unificati, l'esenzione stabilita per le zone montane, si sia posto in contrasto con essa. Nella normativa comunitaria, infatti, anche se in vista di omogenee finalita', sono considerate zone diverse (zone di montagna, zone minacciate di spopolamento e nelle quali e' necessario conservare l'ambiente naturale, zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici) secondo le cui caratteristiche puo' variare il contenuto degli aiuti. Cosicche', in presenza di fattispecie non omogenee ed indipendentemente dal rilievo che la direttiva comunitaria puo' assumere, non se ne puo' far discendere una assimilazione dei terreni qualificati di montagna dalla legge statale (allo specifico fine contributivo previdenziale) alle zone svantaggiate contemplate dalle direttive comunitarie, in modo da costruire interpretativamente, - come prospettato nel caso dal giudice rimettente - al di la' del dato legislativo, una categoria unitaria resistita dalle diverse ed autonome qualificazioni normative. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 11 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, in parte 'qua'.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 28/04/1975
n. 75
art. 0
legge 10/05/1976
n. 352
art. 0