Sentenza 355/1992 (ECLI:IT:COST:1992:355)
Massima numero 18640
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18641  18642  18643  18644  18645  18646


Titolo
SENT. 355/92 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - RICORSO REGIONALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - EFFETTUAZIONE PRESSO LA SOLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - INSUFFICIENZA - NECESSITA', AGLI EFFETTI DELL'AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO, CHE LA NOTIFICAZIONE SIA EFFETTUATA PERSONALMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FATTISPECIE.

Testo
L'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) e' il Presidente del Consiglio dei ministri e pertanto l'atto introduttivo di tale giudizio deve essere notificato personalmente a quest'ultimo, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione presso la sola Avvocatura generale dello Stato. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione promosso, con ricorso in data 8 febbraio 1992 dalla Regione Lombardia, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, recante "Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni"). - V., rispettivamente, s. nn. 215/1988, o. nn. 652/1988, 653/1988; s. nn. 13/1960 e 548/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte