Sentenza 355/1992 (ECLI:IT:COST:1992:355)
Massima numero 18642
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 355/92 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO, PRESSO OGNI REGIONE - MODALITA' - CONTABILIZZAZIONE IN ESSO DELLE SOMME ALL'UOPO ACCANTONATE PRESSO GLI ENTI E LE CASSE DI RISPARMIO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 355/92 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO, PRESSO OGNI REGIONE - MODALITA' - CONTABILIZZAZIONE IN ESSO DELLE SOMME ALL'UOPO ACCANTONATE PRESSO GLI ENTI E LE CASSE DI RISPARMIO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
Nel sistema istituito dal legislatore in tema di volontariato con legge-quadro n. 266 del 1991, non c'e' spazio per poteri di disciplina o di disposizione delle regioni o delle province autonome o per esigenze di coordinamento della finanza statale con quella regionale. E' conforme a detto sistema e non lede quindi l'autonomia delle Province autonome, l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 - emanato in attuazione di detta legge-quadro - il quale prevede la costituzione presso ogni regione (o provincia autonoma) di un fondo speciale, in cui sono contabilizzate le quote di utili accantonate presso gli enti e le casse di risparmio indicati nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto (v. massima B) - precisando che "tali somme costituiscono patrimonio separato, avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse" - e che concerne un trasferimento di somme di natura meramente contabile, poiche', fino alla utilizzazione per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991, le somme in questione restano nella disponibilita' dei soggetti che sono tenuti a erogarle. Spetta, pertanto, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati, nelle relative parti, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992. - V. S. 75/1992.
Nel sistema istituito dal legislatore in tema di volontariato con legge-quadro n. 266 del 1991, non c'e' spazio per poteri di disciplina o di disposizione delle regioni o delle province autonome o per esigenze di coordinamento della finanza statale con quella regionale. E' conforme a detto sistema e non lede quindi l'autonomia delle Province autonome, l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 - emanato in attuazione di detta legge-quadro - il quale prevede la costituzione presso ogni regione (o provincia autonoma) di un fondo speciale, in cui sono contabilizzate le quote di utili accantonate presso gli enti e le casse di risparmio indicati nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto (v. massima B) - precisando che "tali somme costituiscono patrimonio separato, avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse" - e che concerne un trasferimento di somme di natura meramente contabile, poiche', fino alla utilizzazione per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991, le somme in questione restano nella disponibilita' dei soggetti che sono tenuti a erogarle. Spetta, pertanto, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati, nelle relative parti, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992. - V. S. 75/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte