Sentenza 355/1992 (ECLI:IT:COST:1992:355)
Massima numero 18643
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 355/92 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E RELATIVE ATTIVITA' DI CONTROLLO CONCERNENTI I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - LAMENTATA ESCLUSIONE, DALLA PREVISTA DISCIPLINA, DELLE PROVINCIE AUTONOME - INSUSSISTENZA DI LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 355/92 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E RELATIVE ATTIVITA' DI CONTROLLO CONCERNENTI I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - LAMENTATA ESCLUSIONE, DALLA PREVISTA DISCIPLINA, DELLE PROVINCIE AUTONOME - INSUSSISTENZA DI LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
L'articolo 15 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 esclude, in base ad una valutazione non incostituzionale - chiaramente diretta a tutelare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato da qualsivoglia autorita' o soggetto pubblico - le regioni o le province autonome dal circuito relativo sia alla utilizzazione e alla erogazione delle somme da parte degli enti creditizi e delle casse di risparmio a favore dei fondi speciali sia alle attivita' di controllo dei comitati di gestione nei confronti dei centri di servizio. Pertanto, gli art. 3, 1, primo comma e 5 del d. del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, che, in coerente attuazione della legge suddetta ribadisce tali esclusioni, non da' luogo a lesione delle competenze delle province autonome. Spetta, quindi, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui agli artt. 1, primo comma, 3, e 5 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati nelle relative parti, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992.
L'articolo 15 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 esclude, in base ad una valutazione non incostituzionale - chiaramente diretta a tutelare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato da qualsivoglia autorita' o soggetto pubblico - le regioni o le province autonome dal circuito relativo sia alla utilizzazione e alla erogazione delle somme da parte degli enti creditizi e delle casse di risparmio a favore dei fondi speciali sia alle attivita' di controllo dei comitati di gestione nei confronti dei centri di servizio. Pertanto, gli art. 3, 1, primo comma e 5 del d. del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, che, in coerente attuazione della legge suddetta ribadisce tali esclusioni, non da' luogo a lesione delle competenze delle province autonome. Spetta, quindi, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui agli artt. 1, primo comma, 3, e 5 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati nelle relative parti, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte