Sentenza 355/1992 (ECLI:IT:COST:1992:355)
Massima numero 18644
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 355/92 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - DETERMINAZIONE DEI COMPITI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 355/92 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - DETERMINAZIONE DEI COMPITI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
L'art. 4 del d. del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, nel definire i compiti dei centri di servizio istituiti e gestiti dalle commissioni di volontariato, non interviene a ripartire meterie tra gli ambiti di competenza regionale (o provinciale) e gli ambiti riservati allo Stato, ma determina, invece, le finalita' generali in vista del raggiungimento delle quali opereranno i centri di servizio stessi ed il cui perseguimento sara' soggetto alla disciplina statale ovvero a quella regionale (o provinciale), a seconda che le attivita' di volontariato poste in essere ineriranno a materie riservate allo Stato ovvero a quelle attribuite alle regioni (o alle province autonome), senza con cio' pregiudicare l'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite alle province autonome. Spetta, pertanto, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui all'art. 4 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati nella relativa parte i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992.
L'art. 4 del d. del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, nel definire i compiti dei centri di servizio istituiti e gestiti dalle commissioni di volontariato, non interviene a ripartire meterie tra gli ambiti di competenza regionale (o provinciale) e gli ambiti riservati allo Stato, ma determina, invece, le finalita' generali in vista del raggiungimento delle quali opereranno i centri di servizio stessi ed il cui perseguimento sara' soggetto alla disciplina statale ovvero a quella regionale (o provinciale), a seconda che le attivita' di volontariato poste in essere ineriranno a materie riservate allo Stato ovvero a quelle attribuite alle regioni (o alle province autonome), senza con cio' pregiudicare l'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite alle province autonome. Spetta, pertanto, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui all'art. 4 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati nella relativa parte i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte