Sentenza 194/2021 (ECLI:IT:COST:2021:194)
Massima numero 44215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/09/2021;  Decisione del  22/09/2021
Deposito del 14/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44213  44214  44216


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione del petitum (in particolare: di carattere additivo) - Necessaria chiarezza del verso dell'addizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).

Testo

L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; nelle ipotesi in cui il petitum sia di carattere additivo, la questione è inammissibile solo se l'ordinanza di rimessione omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della addizione che sarebbe necessaria per la reductio ad legitimitatem.

(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità perché l'ordinanza di rimessione mirerebbe ad introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassatività. Il giudice a quo indica compiutamente il contenuto della pronuncia additiva auspicata. (Precedente: S. 175/2018 - mass. 40389).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 22  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte