Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione del petitum (in particolare: di carattere additivo) - Necessaria chiarezza del verso dell'addizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).
L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; nelle ipotesi in cui il petitum sia di carattere additivo, la questione è inammissibile solo se l'ordinanza di rimessione omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della addizione che sarebbe necessaria per la reductio ad legitimitatem.
(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità perché l'ordinanza di rimessione mirerebbe ad introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassatività. Il giudice a quo indica compiutamente il contenuto della pronuncia additiva auspicata. (Precedente: S. 175/2018 - mass. 40389).