Sentenza 355/1992 (ECLI:IT:COST:1992:355)
Massima numero 18645
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18640  18641  18642  18643  18644  18646


Titolo
SENT. 355/92 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - ADOZIONE MEDIANTE DECRETO MINISTERIALE - DISCIPLINA DELLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI FONDI SPECIALI E DELLA ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE PRIMARIE DELLE PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA RELATIVA NORMA DEL DECRETO.

Testo
Come gia' precisato dalla Corte, nella costituzione - prevista dall'art. 15 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 - di fondi speciali presso le regioni o le province autonome, si e' inteso individuare non gia' una funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma, piu' semplicemente, la collocazione e la operativita' spaziale dei fondi stessi, che, in quanto destinati a finanziare centri di servizio a sostegno delle organizzazioni di volontariato, sono gestiti direttamente da queste. Considerato entro tale contesto legislativo - cosi' definito sulla base di una interpretazione non contrastante con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province autonome) - l'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, emanato in attuazione dell'art. 15, terzo comma, della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 (v. massima B), demandando alle Province autonome la disciplina di determinati oggetti - quali l'istituzione e la gestione di fondi speciali, l'organizzazione, i compiti e le modalita' di funzionamento dei centri di servizio - mediante un semplice atto amministrativo, privo di qualsiasi base legislativa, produce un'illegittima interferenza nei confronti delle competenze costituzionalmente imputate all'autonomia delle Province stesse. Non spetta quindi allo Stato demandare, con decreto ministeriale, alle Province autonome di Bolzano e di Trento, la disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli artt. 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, e' annullato l'art. 6 del citato decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991. - Cfr. S. n. 75/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 0

Altri parametri e norme interposte