Sentenza 355/1992 (ECLI:IT:COST:1992:355)
Massima numero 18646
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18640  18641  18642  18643  18644  18645


Titolo
SENT. 355/92 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE-QUADRO N. 266 DEL 1991 - COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO - DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI CHIAMATI A FARNE PARTE - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA RELATIVA NORMA STATALE "IN PARTE QUA".

Testo
Secondo quanto gia' affermato dalla Corte, lo Stato, nello stabilire la composizione di organi sottoposti alle proprie competenze eppur comprendenti rappresentanze dirette o indirette delle regioni o delle province autonome, non puo' esso stesso individuare gli organi o gli uffici regionali o provinciali da includere nella predetta composizione, ma dovra' lasciare che siano le regioni o le province autonome, nell'esercizio della propria potesta' in tema di organizzazione interna, a designare le rappresentanze di propria competenza o a individuare i propri organi o uffici destinati a rappresentare l'ente di appartenenza. Al riguardo, la designazione diretta da parte del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 - attuativo della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 - degli organi regionali e provinciali che debbano partecipare - o che siano tenuti a nominare ulteriori rappresentanti - al Comitato di gestione dei fondi speciali per il volontariato, costituisce - pur se detti comitati non possono fondatamente essere considerati organi regionali (o provinciali) (v. massima B) - un'indubbia lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alle province autonome in materia di ordinamento degli uffici provinciali o di organizzazione interna. Non spetta, pertanto, allo Stato individuare l'organo regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al predetto Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, nonche' l'organo regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti, nel Comitato stesso, delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale) e, conseguentemente, e' annullato "in parte qua" l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991. - S. nn. 75/1992, 407/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte