Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 A. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO REGIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATA ALLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE COMPETENZE REGIONALI, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 A. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO REGIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATA ALLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE COMPETENZE REGIONALI, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La riduzione delle quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale destinate alle regioni (e province) ad autonomia speciale per l'anno 1992, e' dettata - come in altri settori - dall'impellente esigenza di contenimento del 'deficit' pubblico che gia' ispirava l'analoga misura disposta per l'anno 1991, ed al pari di questa e' caratterizzata da urgenza e provvisorieta', in attesa del riordino del settore sanitario e della determinazione dei relativi 'standards' organizzativi e assistenziali; detta ulteriore riduzione non e' tale da compromettere la necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari occorrenti, tenuto anche conto che gli enti ad autonomia differenziata beneficiano, sia pure sotto altri aspetti, di un sistema di finanziamento in concreto piu' favorevole di quello delle regioni ordinarie. Le fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute sono salvaguardate - compatibilmente con le disponibilita' oggettive - dalla determinazione statale di livelli assistenziali uniformi, dovendo invece gli enti di autonomia provvedere con risorse proprie ai bisogni specifici che si manifestano nei rispettivi territori, cio' che non comporta violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, l. 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento agli artt. 3, 32, 116 e 119 Cost.; agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al titolo VI dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia; agli artt. 8, 9, 16, 104 e al titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' ai d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197 e 28 marzo 1975 n. 474; agli artt. 5, 6 e al titolo III dello Statuto per la Sardegna; e agli artt. 17, 36 e 38 dello Statuto per la Sicilia). - Sulla precedente riduzione, v. S. n. 381/1990; sulla reiterazione di norme compressive dell'autonomia regionale, v. S. nn. 505/1989 e 307/1983; sull'assenza di vincoli specifici posti al legislatore statale dall'autonomia finanziaria regionale, v. S. nn. 381/1990, 245/1984, 307/1983; v. anche S. n. 64/1987.
La riduzione delle quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale destinate alle regioni (e province) ad autonomia speciale per l'anno 1992, e' dettata - come in altri settori - dall'impellente esigenza di contenimento del 'deficit' pubblico che gia' ispirava l'analoga misura disposta per l'anno 1991, ed al pari di questa e' caratterizzata da urgenza e provvisorieta', in attesa del riordino del settore sanitario e della determinazione dei relativi 'standards' organizzativi e assistenziali; detta ulteriore riduzione non e' tale da compromettere la necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari occorrenti, tenuto anche conto che gli enti ad autonomia differenziata beneficiano, sia pure sotto altri aspetti, di un sistema di finanziamento in concreto piu' favorevole di quello delle regioni ordinarie. Le fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute sono salvaguardate - compatibilmente con le disponibilita' oggettive - dalla determinazione statale di livelli assistenziali uniformi, dovendo invece gli enti di autonomia provvedere con risorse proprie ai bisogni specifici che si manifestano nei rispettivi territori, cio' che non comporta violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, l. 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento agli artt. 3, 32, 116 e 119 Cost.; agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e al titolo VI dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia; agli artt. 8, 9, 16, 104 e al titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' ai d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197 e 28 marzo 1975 n. 474; agli artt. 5, 6 e al titolo III dello Statuto per la Sardegna; e agli artt. 17, 36 e 38 dello Statuto per la Sicilia). - Sulla precedente riduzione, v. S. n. 381/1990; sulla reiterazione di norme compressive dell'autonomia regionale, v. S. nn. 505/1989 e 307/1983; sull'assenza di vincoli specifici posti al legislatore statale dall'autonomia finanziaria regionale, v. S. nn. 381/1990, 245/1984, 307/1983; v. anche S. n. 64/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 7
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 0
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 0
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 38
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 0