Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18757  18758  18759  18760  18761  18762  18763  18764  18765  18766  18767  18768  18769  18770  18771


Titolo
SENT. 356/92 B. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO REGIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE ALLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE MINORI ENTRATE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONE.

Testo
Non puo' ravvisarsi una violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., quando - come nel caso della riduzione percentuale dei finanziamenti statali alla spesa sanitaria delle regioni (e province) ad autonomia speciale - il legislatore non sia in grado di definire esattamente e preventivamente l'onere finanziario imposto, affidandosi, per gli aggiustamenti conseguenti alle diminuzioni di entrate, alla potesta' attuativa delle regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento all'art. 81, comma quarto Cost., nonche' - con richiamo non pertinente - all'art. 27, legge n. 468 del 1978). - S. nn. 478/1987, 320/1989, 75/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  05/08/1978  n. 468  art. 27