Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 C. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO NAZIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMA "RINFORZATA" CHE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE PROVINCIALE AL RIPARTO DEI FONDI SPECIALI DESTINATI A GARANTIRE LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONI UNIFORMI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 C. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO NAZIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMA "RINFORZATA" CHE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE PROVINCIALE AL RIPARTO DEI FONDI SPECIALI DESTINATI A GARANTIRE LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONI UNIFORMI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La riduzione percentuale dei finanziamenti del fondo sanitario nazionale assegnati alle Province autonome non e' in contrasto con l'art. 5, legge n. 386 del 1989, giacche' quest'ultimo - che e' norma "rinforzata" e considerata, anzi, integrativa dello Statuto - prevede la partecipazione delle suddette Province alla ripartizione dei fondi speciali destinati a garantire livelli minimi di prestazioni uniformi, ma non contiene tuttavia alcuna disposizione che vincoli il legislatore statale da un punto di vista quantitativo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento all'art. 5 cit.).
La riduzione percentuale dei finanziamenti del fondo sanitario nazionale assegnati alle Province autonome non e' in contrasto con l'art. 5, legge n. 386 del 1989, giacche' quest'ultimo - che e' norma "rinforzata" e considerata, anzi, integrativa dello Statuto - prevede la partecipazione delle suddette Province alla ripartizione dei fondi speciali destinati a garantire livelli minimi di prestazioni uniformi, ma non contiene tuttavia alcuna disposizione che vincoli il legislatore statale da un punto di vista quantitativo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento all'art. 5 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5