Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18756  18758  18759  18760  18761  18762  18763  18764  18765  18766  18767  18768  18769  18770  18771


Titolo
SENT. 356/92 C. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO NAZIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMA "RINFORZATA" CHE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE PROVINCIALE AL RIPARTO DEI FONDI SPECIALI DESTINATI A GARANTIRE LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONI UNIFORMI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La riduzione percentuale dei finanziamenti del fondo sanitario nazionale assegnati alle Province autonome non e' in contrasto con l'art. 5, legge n. 386 del 1989, giacche' quest'ultimo - che e' norma "rinforzata" e considerata, anzi, integrativa dello Statuto - prevede la partecipazione delle suddette Province alla ripartizione dei fondi speciali destinati a garantire livelli minimi di prestazioni uniformi, ma non contiene tuttavia alcuna disposizione che vincoli il legislatore statale da un punto di vista quantitativo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento all'art. 5 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  30/11/1989  n. 386  art. 5