Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 D. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO NAZIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE ALLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - AUTORIZZAZIONE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AD ACCENDERE MUTUI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLA SUDDETTA RIDUZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 D. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO NAZIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE ALLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - AUTORIZZAZIONE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AD ACCENDERE MUTUI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLA SUDDETTA RIDUZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'autonomia finanziaria e amministrativa delle regioni non puo' ritenersi violata da una norma che, in conseguenza della riduzione dei finanziamenti statali relativi alla spesa sanitaria, si limita ad autorizzare le regioni e le province ad autonomia speciale a contrarre mutui, qualora esse intendano discostarsi dai livelli di assistenza assicurati con criteri uniformi dello Stato: tale autorizzazione lascia infatti del tutto integra la discrezionalita', propria degli enti di autonomia, circa l'avvalersi o meno di tale fonte di finanziamento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento agli artt. 3, lett. f, e 4, comma primo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
L'autonomia finanziaria e amministrativa delle regioni non puo' ritenersi violata da una norma che, in conseguenza della riduzione dei finanziamenti statali relativi alla spesa sanitaria, si limita ad autorizzare le regioni e le province ad autonomia speciale a contrarre mutui, qualora esse intendano discostarsi dai livelli di assistenza assicurati con criteri uniformi dello Stato: tale autorizzazione lascia infatti del tutto integra la discrezionalita', propria degli enti di autonomia, circa l'avvalersi o meno di tale fonte di finanziamento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, in riferimento agli artt. 3, lett. f, e 4, comma primo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte