Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18756  18757  18758  18760  18761  18762  18763  18764  18765  18766  18767  18768  18769  18770  18771


Titolo
SENT. 356/92 E. SANITA' PUBBLICA - FONDO SANITARIO NAZIONALE - QUOTE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE ALLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - ULTERIORE RIDUZIONE PER L'ANNO 1992 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DOVERE STATALE DI ASSEGNARE CONTRIBUTI SPECIALI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA, NONCHE' DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 4, comma undicesimo, l. 30 dicembre 1991 n. 412, disponendo la riduzione percentuale dei finanziamenti statali per la spesa sanitaria delle regioni (e province) ad autonomia speciale, non contiene alcun divieto di assegnazione di contributi speciali del tipo di quelli previsti dall'art. 12, comma terzo, dello Statuto per la Valle d'Aosta, e neppure riguarda l'assistenza sociale ad inabili e minorati e l'istituzione degli enti di assistenza e previdenza, contemplate dall'art. 38, comma terzo e quarto, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento ai detti parametri - della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma undicesimo, cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 12  co. 3

Costituzione  art. 38  co. 3

Costituzione  art. 38  co. 4

Altri parametri e norme interposte