Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - "THEMA DECIDENDUM" - PROFILI NON INDICATI NEL RICORSO INTRODUTTIVO, MA DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELLA MEMORIA DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE.
SENT. 356/92 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - "THEMA DECIDENDUM" - PROFILI NON INDICATI NEL RICORSO INTRODUTTIVO, MA DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELLA MEMORIA DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, non possono essere prese in considerazione censure (nella specie, di irragionevolezza, e cioe' di contrasto con l'art. 3 Cost.) dedotte per la prima volta nella memoria di udienza e non indicate nel ricorso introduttivo (che, nella specie, prospettava solo la violazione dell'art. 119 Cost.).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, non possono essere prese in considerazione censure (nella specie, di irragionevolezza, e cioe' di contrasto con l'art. 3 Cost.) dedotte per la prima volta nella memoria di udienza e non indicate nel ricorso introduttivo (che, nella specie, prospettava solo la violazione dell'art. 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte