Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 G. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA - SUPERAMENTO DEI LIVELLI PARAMETRICI DETERMINATI DAL GOVERNO - OBBLIGO DELLE REGIONI DI RICORRERE AI PROVENTI TRIBUTARI, O, IN ALTERNATIVA, DI ADOTTARE LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA - ASSERITA IMPRATICABILITA' DI FATTO DELLA SECONDA OPZIONE, CON CONSEGUENTE RITENUTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 G. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA - SUPERAMENTO DEI LIVELLI PARAMETRICI DETERMINATI DAL GOVERNO - OBBLIGO DELLE REGIONI DI RICORRERE AI PROVENTI TRIBUTARI, O, IN ALTERNATIVA, DI ADOTTARE LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA - ASSERITA IMPRATICABILITA' DI FATTO DELLA SECONDA OPZIONE, CON CONSEGUENTE RITENUTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In caso di superamento dei livelli parametrici di spesa sanitaria fissati dal Governo, non compensato da minori spese in altri settori, le regioni non sono obbligate a ricorrere all'imposizione tributaria, potendo - in alternativa a tale strumento - adottare le altre misure di contenimento previste dalla legge, e tale possibilita' di scelta, intesa a corresponsabilizzare le regioni nell'attuazione della manovra finanziaria per l'esercizio 1992, non e' di fatto preclusa dall'entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991 n. 412 solo alla vigilia di tale anno, potendo il contenimento attuarsi nel corso di esso, gradualmente, in relazione ai "livelli obbligatori uniformi" (allorche' noti), fissati nel frattempo dal Governo d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma quinto, L. n. 412 cit., sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost.).
In caso di superamento dei livelli parametrici di spesa sanitaria fissati dal Governo, non compensato da minori spese in altri settori, le regioni non sono obbligate a ricorrere all'imposizione tributaria, potendo - in alternativa a tale strumento - adottare le altre misure di contenimento previste dalla legge, e tale possibilita' di scelta, intesa a corresponsabilizzare le regioni nell'attuazione della manovra finanziaria per l'esercizio 1992, non e' di fatto preclusa dall'entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991 n. 412 solo alla vigilia di tale anno, potendo il contenimento attuarsi nel corso di esso, gradualmente, in relazione ai "livelli obbligatori uniformi" (allorche' noti), fissati nel frattempo dal Governo d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma quinto, L. n. 412 cit., sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte