Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18756  18757  18758  18759  18760  18761  18763  18764  18765  18766  18767  18768  18769  18770  18771


Titolo
SENT. 356/92 H. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - ATTI INERENTI ALL'ASSISTENZA SANITARIA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO STATALE (DEL MINISTRO DELLA SANITA'), IN LUOGO DI QUELLO DEL CO.RE.CO. - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 4, comma ottavo, L. 30 dicembre 1991 n. 412 - il quale sopprime il controllo del co.re.co. sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e correlativamente estende il controllo ministeriale su essi anche agli atti inerenti alla loro attivita' di assistenza sanitaria - non puo' considerarsi lesivo delle competenze regionali in materia sanitaria, giacche' il carattere srumentale della suddetta attivita' assistenziale rispetto a quella di studio e ricerca (gia' soggetta al controllo statale) giustifica la concentrazione in un unico organo del controllo su ogni attivita' dei medesimi istituti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 130 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte