Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 H. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - ATTI INERENTI ALL'ASSISTENZA SANITARIA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO STATALE (DEL MINISTRO DELLA SANITA'), IN LUOGO DI QUELLO DEL CO.RE.CO. - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 H. SANITA' PUBBLICA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - ATTI INERENTI ALL'ASSISTENZA SANITARIA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO STATALE (DEL MINISTRO DELLA SANITA'), IN LUOGO DI QUELLO DEL CO.RE.CO. - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 4, comma ottavo, L. 30 dicembre 1991 n. 412 - il quale sopprime il controllo del co.re.co. sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e correlativamente estende il controllo ministeriale su essi anche agli atti inerenti alla loro attivita' di assistenza sanitaria - non puo' considerarsi lesivo delle competenze regionali in materia sanitaria, giacche' il carattere srumentale della suddetta attivita' assistenziale rispetto a quella di studio e ricerca (gia' soggetta al controllo statale) giustifica la concentrazione in un unico organo del controllo su ogni attivita' dei medesimi istituti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 130 Cost.).
L'art. 4, comma ottavo, L. 30 dicembre 1991 n. 412 - il quale sopprime il controllo del co.re.co. sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e correlativamente estende il controllo ministeriale su essi anche agli atti inerenti alla loro attivita' di assistenza sanitaria - non puo' considerarsi lesivo delle competenze regionali in materia sanitaria, giacche' il carattere srumentale della suddetta attivita' assistenziale rispetto a quella di studio e ricerca (gia' soggetta al controllo statale) giustifica la concentrazione in un unico organo del controllo su ogni attivita' dei medesimi istituti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 130 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte