Sentenza 194/2021 (ECLI:IT:COST:2021:194)
Massima numero 44216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/09/2021;  Decisione del  22/09/2021
Deposito del 14/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44213  44214  44215


Titolo
Lavoro - In genere - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore, a titolo di incentivo - Condizioni e limiti - Eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l'anticipazione anche quando, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità - Non fondatezza della questione - Opportunità che il legislatore introduca meccanismi di flessibilità della disciplina censurata. (Classif. 138001).

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Trib. di Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo. Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo), secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore non emerge nemmeno una "sproporzione" manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta. Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della (pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 22  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte