Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 I. SANITA' PUBBLICA - EDILIZIA SANITARIA E OSPEDALIERA - FINANZIAMENTI STATALI - POSSIBILITA' DI EROGAZIONE DIRETTA, SU QUOTA RISERVATA, AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ED AI POLICLINICI UNIVERSITARI A DIRETTA GESTIONE - ASSERITA LESIONE DELLA POTESTA' REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 I. SANITA' PUBBLICA - EDILIZIA SANITARIA E OSPEDALIERA - FINANZIAMENTI STATALI - POSSIBILITA' DI EROGAZIONE DIRETTA, SU QUOTA RISERVATA, AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ED AI POLICLINICI UNIVERSITARI A DIRETTA GESTIONE - ASSERITA LESIONE DELLA POTESTA' REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La possibilita' che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari a diretta gestione beneficino direttamente - al di fuori della programmazione regionale, ma previo conforme parere della Conferenza permanente Stato-Regioni - di speciali contributi all'edilizia sanitaria e ospedaliera, e' giustificata dalla preminenza delle finalita' scientifiche di tali istituti - in ordine alle quali le regioni non hanno competenze proprie - rispetto all'attivita' strumentale di assistenza sanitaria che pure essi svolgono; ne' un eventuale miglioramento qualitativo di quest'ultima rispetto agli 'standards' assistenziali del servizio sanitario nazionale potrebbe considerarsi un'anomalia, per la positiva "ricaduta" dei risultati dello studio e della ricerca sull'intero sistema, sicche', in tale prospettiva, non e' censurabile il bilanciamento di interessi operato dal legislatore. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma quindicesimo, L. 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
La possibilita' che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari a diretta gestione beneficino direttamente - al di fuori della programmazione regionale, ma previo conforme parere della Conferenza permanente Stato-Regioni - di speciali contributi all'edilizia sanitaria e ospedaliera, e' giustificata dalla preminenza delle finalita' scientifiche di tali istituti - in ordine alle quali le regioni non hanno competenze proprie - rispetto all'attivita' strumentale di assistenza sanitaria che pure essi svolgono; ne' un eventuale miglioramento qualitativo di quest'ultima rispetto agli 'standards' assistenziali del servizio sanitario nazionale potrebbe considerarsi un'anomalia, per la positiva "ricaduta" dei risultati dello studio e della ricerca sull'intero sistema, sicche', in tale prospettiva, non e' censurabile il bilanciamento di interessi operato dal legislatore. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma quindicesimo, L. 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte