Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18756  18757  18758  18759  18760  18761  18762  18763  18765  18766  18767  18768  18769  18770  18771


Titolo
SENT. 356/92 L. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A. - AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - OBBLIGO DI REVISIONE IN DIMINUZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEGLI "ENTI PUBBLICI" - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E LEGISLATIVA REGIONALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella previsione dell'art. 6, primo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412 - che impone la diminuzione delle piante regionali degli "enti pubblici" in dipendenza dell'avvio del processo di informatizzazione - non possono ritenersi comprese le regioni, sia in quanto queste ultime (a differenza che in altre previsioni della medesima legge) non sono menzionate espressamente, sia in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri - alla cui approvazione devono essere sottoposte le piante organiche "riviste in diminuzione" - non ha poteri sul personale regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via cautelativa, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - V., peraltro, la massima successiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte