Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18756  18757  18758  18759  18760  18761  18762  18763  18764  18766  18767  18768  18769  18770  18771


Titolo
SENT. 356/92 M. IMPIEGO PUBBLICO - LAVORO STRAORDINARIO - DIVIETO AGLI ENTI PUBBLICI DI FARVI RICORSO SE NON SIANO ANCORA OPERANTI STRUMENTI O PROCEDURE IDONEI AD ACCERTARE L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO ORDINARIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO E DELLA REGIONE SARDEGNA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 9, L. 30 dicembre 1991, n. 412, - il quale (in armonia con il principio di grande riforma economico-sociale espresso nell'art. 3, L. n. 93 del 1983, e con quello di buon andamento della p.a.) vieta, dal 1 luglio 1992, agli enti pubblici di consentire ai propri dipendenti lavoro straordinario se non siano operanti strumenti o procedure idonee ad accertare l'effettiva durata delle prestazioni ordinarie - non pretende di sostituirsi alla legislazione delle regioni e province ad autonomia differenziata; queste ultime sono bensi' tenute, in base al principio di leale cooperazione con lo Stato, ad informarsi al divieto entro il suddetto termine, da reputarsi ragionevolmente congruo. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; ed agli artt. 3, lett. a, e 6 dello Statuto per la Sardegna).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte