Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 N. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - SPESE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER L'ANNO 1992 - SPESE POSTALI, TELEFONICHE, PER ACQUISTO E GESTIONE DI AUTOVEICOLI, PER ACQUISTO E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - CONTENIMENTO NEI LIMITI PREVISTI PER L'ESERCIZIO PRECEDENTE - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA ALLE SUDDETTE PROVINCE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 N. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - SPESE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER L'ANNO 1992 - SPESE POSTALI, TELEFONICHE, PER ACQUISTO E GESTIONE DI AUTOVEICOLI, PER ACQUISTO E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - CONTENIMENTO NEI LIMITI PREVISTI PER L'ESERCIZIO PRECEDENTE - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA ALLE SUDDETTE PROVINCE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 19, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - secondo cui le spese degli enti locali territoriali per acquisto di autoveicoli, per abbonamenti a pubblicazioni, per partecipazione ai convegni, nonche' postali e telefoniche, non possono superare, nell'anno 1992, il livello dell'esercizio precedente - non e' applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano, non essendo queste ultime (a differenza che in altre previsioni della medesima legge) menzionate espressamente. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via cautelativa, in riferimento agli artt. 3, 81 e 119 Cost.; agli artt. 16 e 80, e al titolo VI dello Statuto T.A.A.; e all'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473).
L'art. 19, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - secondo cui le spese degli enti locali territoriali per acquisto di autoveicoli, per abbonamenti a pubblicazioni, per partecipazione ai convegni, nonche' postali e telefoniche, non possono superare, nell'anno 1992, il livello dell'esercizio precedente - non e' applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano, non essendo queste ultime (a differenza che in altre previsioni della medesima legge) menzionate espressamente. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via cautelativa, in riferimento agli artt. 3, 81 e 119 Cost.; agli artt. 16 e 80, e al titolo VI dello Statuto T.A.A.; e all'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 473
art. 1