Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18756  18757  18758  18759  18760  18761  18762  18763  18764  18765  18766  18768  18769  18770  18771


Titolo
SENT. 356/92 O. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - SPESE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER L'ANNO 1992 - SPESE POSTALI, TELEFONICHE, PER ACQUISTO E GESTIONE DI AUTOVEICOLI, PER ACQUISTO E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - CONTENIMENTO NEI LIMITI PREVISTI PER L'ESERCIZIO PRECEDENTE - RITENUTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA DELLE REGIONI ORDINARIE, NONCHE' DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Testo
L'art. 19, l. 30 dicembre 1991 n. 412, impone agli enti locali territoriali un contenimento di spese di gestione (postali e telefoniche, per autoveicoli, convegni, abbonamenti a pubblicazioni) che appare giustificato dalla finalita' propria della manovra anticongiunturale, e che, lungi dall'essere irragionevole, e' conforme a regole di economicita' e quindi di buona amministrazione; la diversita' delle spese oggetto di contenimento - fra le quali non rientrano quelle per servizi di trasporto collettivo - lascia libere le regioni di sacrificare spese piu' flessibili a vantaggio di altre inevitabilmente rigide, onde non sussiste un'illegittima compressione delle autonomie regionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19 cit., in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost.). - V., anche massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte