Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 Q. IMPIEGO PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI A CONVEGNI, CONFERENZE E TAVOLE ROTONDE COMPORTANTI SPESE A CARICO DELL'ENTE ORGANIZZATORE - DISCIPLINA DEMANDATA A SUCCESSIVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NON RIFERIBILITA' DELLA NORMA ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 Q. IMPIEGO PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI A CONVEGNI, CONFERENZE E TAVOLE ROTONDE COMPORTANTI SPESE A CARICO DELL'ENTE ORGANIZZATORE - DISCIPLINA DEMANDATA A SUCCESSIVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NON RIFERIBILITA' DELLA NORMA ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione dell'art. 23, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - che affida a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinare la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni e conferenze comportanti spese a carico dell'ente organizzatore - non puo' ritenersi riferita alle regioni, non essendo il Presidente del Consiglio titolare di attribuzioni nei confronti del personale regionale; l'esigenza di evitare sprechi induce peraltro ad auspicare che gli enti di autonomia adottino analoghe misure idonee a conferire effettiva utilita' a tale tipo di iniziative. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.).
La previsione dell'art. 23, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - che affida a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinare la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni e conferenze comportanti spese a carico dell'ente organizzatore - non puo' ritenersi riferita alle regioni, non essendo il Presidente del Consiglio titolare di attribuzioni nei confronti del personale regionale; l'esigenza di evitare sprechi induce peraltro ad auspicare che gli enti di autonomia adottino analoghe misure idonee a conferire effettiva utilita' a tale tipo di iniziative. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte