Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18755  18756  18757  18758  18759  18760  18761  18762  18763  18764  18765  18766  18767  18768  18769  18771


Titolo
SENT. 356/92 R. IMPIEGO PUBBLICO - "INCARICHI" DEI PUBBLICI DIPENDENTI NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - RIDUZIONE - PREDISPOSIZIONE, A TAL FINE, DI OBIETTIVI ANNUALI DA PARTE DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - ASSERITA INVASIONE DELLA POTESTA' DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - PREVISIONE NON RIGUARDANTE LE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 24, terzo comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412 - che affida al Ministro per la funzione pubblica il compito di stabilire gli obiettivi annuali per la riduzione del numero degli "incarichi" dei pubblici dipendenti - non riguarda le regioni, in quanto il Ministro non ha attribuzioni relativamente al personale regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, comma terzo, cit., in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte