Sentenza 356/1992 (ECLI:IT:COST:1992:356)
Massima numero 18771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 356/92 S. IMPIEGO PUBBLICO - "INCARICHI" DEI PUBBLICI DIPENDENTI NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ISTITUZIONE DELLA RELATIVA ANAGRAFE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTA' AUTOORGANIZZATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/92 S. IMPIEGO PUBBLICO - "INCARICHI" DEI PUBBLICI DIPENDENTI NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ISTITUZIONE DELLA RELATIVA ANAGRAFE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTA' AUTOORGANIZZATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'istituzione di una anagrafe centrale nominativa degli "incarichi" di tutti i dipendenti pubblici, assolve ad esigenze di informazione al fine del contenimento della spesa nel pubblico impiego, e dunque non e' lesiva delle autonomie regionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, commi primo e secondo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia).
L'istituzione di una anagrafe centrale nominativa degli "incarichi" di tutti i dipendenti pubblici, assolve ad esigenze di informazione al fine del contenimento della spesa nel pubblico impiego, e dunque non e' lesiva delle autonomie regionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, commi primo e secondo, legge 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte