Sentenza 357/1992 (ECLI:IT:COST:1992:357)
Massima numero 18659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 357/92. REGIONE VENETO - INQUINAMENTO - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI IMPIANTI DI PRIMA CATEGORIA PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - ASSERITA MANCATA CONSIDERAZIONE DEGLI INTERESSI LOCALI E DELLE AUTONOMIE COMUNALI - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - PERPLESSITA' NELLA PROSPETTAZIONE DEL 'THEMA DECIDENDUM' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Risulta delineata in modo perplesso la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione dei limiti posti alla potesta' legislativa delle regioni dalle autonomie comunali, nei confronti delle disposizioni degli artt. 6 della legge della Regione Veneto n. 11 del 1990 e 20, primo comma, della legge della stessa Regione n. 28 del 1990, che attribuiscono al Presidente della Giunta regionale, su parere della Commissione tecnica regionale - sez. ambiente, la competenza ad approvare i progetti degli impianti di prima categoria per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti. Per ovviare alla riscontrata carenza, nel procedimento di approvazione degli impianti, di una adeguata rappresentanza e incidenza degli interessi locali, specie riguardo alla individuazione dei siti - su cui si appunta la censura - il giudice 'a quo' prospetta infatti due soluzioni, sostanzialmente alternative, consistenti, la prima, in una modifica della composizione della suddetta commissione, tale da bilanciare il potere monocratico conferito al Presidente della Giunta, e l'altra, invece, rimanendo invariata la composizione della Commissione tecnica, nella attribuzione del potere di approvazione alla Giunta, quale organo collegiale di piu' ampia e bilanciata ponderazione anche delle esigenze locali. Non e' dunque consentito identificare, con la necessaria puntualita' e certezza, il 'thema decidendum'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge della Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11, e dell'art. 20, primo comma, della legge della stessa Regione 23 aprile 1990, n. 28, in riferimento agli artt. 5 e 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte