Sentenza 195/2021 (ECLI:IT:COST:2021:195)
Massima numero 44304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/09/2021; Decisione del
22/09/2021
Deposito del 15/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Titolo
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute - Conseguente necessità, per le Regioni, di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. (Classif. 231002).
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute - Conseguente necessità, per le Regioni, di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. (Classif. 231002).
Testo
La competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie è riconducibile alla più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all'"autorizzazione" prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, da quelli che riguardano l'"accreditamento" delle strutture autorizzate. In particolare, con riferimento all'autorizzazione, le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia, da osservare indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o non chiedere l'accreditamento. (Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43554; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 292/2012 - mass. 36791; S. 245/2010 - mass. 34816; S. 150/2010 - mass. 34611).
La competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie è riconducibile alla più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all'"autorizzazione" prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, da quelli che riguardano l'"accreditamento" delle strutture autorizzate. In particolare, con riferimento all'autorizzazione, le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia, da osservare indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o non chiedere l'accreditamento. (Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43554; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 292/2012 - mass. 36791; S. 245/2010 - mass. 34816; S. 150/2010 - mass. 34611).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8
co. 4
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 ter
co. 4