Sentenza 359/1992 (ECLI:IT:COST:1992:359)
Massima numero 18572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 359/92. UNIVERSITA' E ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA - GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - CATEGORIE DA AMMETTERE - MEDICI TITOLARI DI BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DAL C.N.R., CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CURA, ESPLETANDO PER UN TRIENNIO, ENTRO L'ANNO ACCADEMICO 1979/1980, ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TECNICI LAUREATI, NONCHE' AGLI AIUTI E ASSISTENTI DEI POLICLINICI E CLINICHE UNIVERSITARIE E AI CONTRATTISTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 359/92. UNIVERSITA' E ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA - GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - CATEGORIE DA AMMETTERE - MEDICI TITOLARI DI BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DAL C.N.R., CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CURA, ESPLETANDO PER UN TRIENNIO, ENTRO L'ANNO ACCADEMICO 1979/1980, ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TECNICI LAUREATI, NONCHE' AGLI AIUTI E ASSISTENTI DEI POLICLINICI E CLINICHE UNIVERSITARIE E AI CONTRATTISTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate dal Consiglio nazionale delle ricerche, che abbiano svolto di fatto presso le facolta' di medicina e chirurgia attivita' di assistenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica, non possono fondatamente essere assimilati alle altre categorie ammesse a detti giudizi, quali quella dei tecnici laureati - oggetto di espresso riferimento normativo - e quelle degli aiuti, degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, e dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, cui tale diritto e' stato riconosciuto per effetto delle sent. nn. 89 del 1986 e 397 del 1989. La mancata inclusione dei borsisti in questione non appare infatti irragionevole o discriminatoria, in considerazione non solo delle finalita' di addestramento all'attivita' di ricerca scentifica e all'attivita' didattica alle quali e' evidentemente rivolta la borsa di studio assegnata (peraltro da parte di un ente autonomo rispetto all'Universita'), ma tanto piu' della previsione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in ordine alla loro inquadrabilita' nel diverso ruolo dei ricercatori universitari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). - Per analoga decisione, concernente i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica, v. S. n. 31/1992. - Ved. anche S. nn. 89/1986 e 397/1989 (richiamate nel testo).
Ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate dal Consiglio nazionale delle ricerche, che abbiano svolto di fatto presso le facolta' di medicina e chirurgia attivita' di assistenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica, non possono fondatamente essere assimilati alle altre categorie ammesse a detti giudizi, quali quella dei tecnici laureati - oggetto di espresso riferimento normativo - e quelle degli aiuti, degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, e dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, cui tale diritto e' stato riconosciuto per effetto delle sent. nn. 89 del 1986 e 397 del 1989. La mancata inclusione dei borsisti in questione non appare infatti irragionevole o discriminatoria, in considerazione non solo delle finalita' di addestramento all'attivita' di ricerca scentifica e all'attivita' didattica alle quali e' evidentemente rivolta la borsa di studio assegnata (peraltro da parte di un ente autonomo rispetto all'Universita'), ma tanto piu' della previsione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in ordine alla loro inquadrabilita' nel diverso ruolo dei ricercatori universitari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). - Per analoga decisione, concernente i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica, v. S. n. 31/1992. - Ved. anche S. nn. 89/1986 e 397/1989 (richiamate nel testo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte