Ordinanza 361/1992 (ECLI:IT:COST:1992:361)
Massima numero 18692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 361/92. TRIBUTI IN GENERE - PREVISTA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE CHE , IN SEGUITO ALLA PREVISIONE DI UN NUOVO CONDONO, INTENDA AVVALERSI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL RAPPORTO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA I CONTRIBUENTI CHE HANNO PAGATO E QUELLI CHE NON HANNO PAGATO E CHE IN CONSEGUENZA POSSONO USUFRUIRE DEL CONDONO, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DELLA IMPARZIALITA' DELLA P.A. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 361/92. TRIBUTI IN GENERE - PREVISTA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE CHE , IN SEGUITO ALLA PREVISIONE DI UN NUOVO CONDONO, INTENDA AVVALERSI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL RAPPORTO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA I CONTRIBUENTI CHE HANNO PAGATO E QUELLI CHE NON HANNO PAGATO E CHE IN CONSEGUENZA POSSONO USUFRUIRE DEL CONDONO, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DELLA IMPARZIALITA' DELLA P.A. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Come gia' affermato, le norme che prevedono il condono tributario sono da ritenersi costituzionalmente legittime anche in ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in via agevolata, in considerazione delle finalita' da realizzare (riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito delle imposte). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli art. 19, quinto comma, 14 e seguenti, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, e 34, l. 30 dicembre 1991 n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - S. nn. 119/1980, 33/1981 e O. n. 548/1987.
Come gia' affermato, le norme che prevedono il condono tributario sono da ritenersi costituzionalmente legittime anche in ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in via agevolata, in considerazione delle finalita' da realizzare (riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito delle imposte). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli art. 19, quinto comma, 14 e seguenti, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, e 34, l. 30 dicembre 1991 n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - S. nn. 119/1980, 33/1981 e O. n. 548/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte