Ordinanza 363/1992 (ECLI:IT:COST:1992:363)
Massima numero 18624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 363/92. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI NON DI RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE - DOCENTI CON INCARICO ANNUALE OTTENUTO DOPO IL 1 FEBBRAIO DELL'ANNO SCOLASTICO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER I MESI ESTIVI - ESCLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DOCENTI CON INCARICO OTTENUTO PRIMA DELLA SUDDETTA DATA, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONALE E ADEGUATA AL LAVORO SVOLTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 363/92. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI NON DI RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE - DOCENTI CON INCARICO ANNUALE OTTENUTO DOPO IL 1 FEBBRAIO DELL'ANNO SCOLASTICO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER I MESI ESTIVI - ESCLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DOCENTI CON INCARICO OTTENUTO PRIMA DELLA SUDDETTA DATA, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONALE E ADEGUATA AL LAVORO SVOLTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esclusione della retribuzione, nel periodo estivo, per i docenti con incarico annuale ottenuto successivamente al 1 febbraio dell'anno scolastico, non contrasta con gli artt. 3 e 36 ne' con gli artt. 4 e 35 Cost., trattandosi di una situazione che - analogamente a quella dei supplenti temporanei, contemplata dalla legislazione successiva - e' sostanzialmente diversa e non confrontabile con quella di chi sia chiamato ad un insegnamento su posto vacante per l'intero anno scolastico; ed in quanto l'adeguatezza, nel primo caso, del trattamento economico, trova riscontro razionale nella previsione della corresponsione dell'intera mensilita' per la partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, r.d.lgs. 1 giugno 1946 n. 539, come sostituito dall'art. 1, d. lgs. C.P.S. 31 dicembre 1947 n. 1687). - S. n. 163/1990 (ed ivi enunciazione della medesima 'ratio' con riguardo alle norme sopravvenute a quella qui censurata
L'esclusione della retribuzione, nel periodo estivo, per i docenti con incarico annuale ottenuto successivamente al 1 febbraio dell'anno scolastico, non contrasta con gli artt. 3 e 36 ne' con gli artt. 4 e 35 Cost., trattandosi di una situazione che - analogamente a quella dei supplenti temporanei, contemplata dalla legislazione successiva - e' sostanzialmente diversa e non confrontabile con quella di chi sia chiamato ad un insegnamento su posto vacante per l'intero anno scolastico; ed in quanto l'adeguatezza, nel primo caso, del trattamento economico, trova riscontro razionale nella previsione della corresponsione dell'intera mensilita' per la partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, r.d.lgs. 1 giugno 1946 n. 539, come sostituito dall'art. 1, d. lgs. C.P.S. 31 dicembre 1947 n. 1687). - S. n. 163/1990 (ed ivi enunciazione della medesima 'ratio' con riguardo alle norme sopravvenute a quella qui censurata
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte