Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Puglia - Responsabile sanitario di strutture private abilitate ad erogare prestazioni sanitarie - Limite di età massimo per lo svolgimento della relativa funzione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di parità di trattamento, di proporzionalità e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231007).
Non esiste un principio fondamentale in materia di tutela della salute che imponga, in modo generalizzato, il limite massimo di età per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario. Un collegamento tra efficienza dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, da un lato, e limite di età dei soggetti che ricoprono incarichi in posizione apicale, dall'altro è stato affermato a fronte di norme statali che specificamente prevedono il limite del sessantacinquesimo anno di età per lo svolgimento di incarichi di vertice nelle strutture ospedaliere ed equiparate, come quello di direttore amministrativo e direttore sanitario. (Precedenti: S. 295/2009 - mass. 34078; S. 422/2006 - mass. 30841).
(Nella specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, secondo cui il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati).