Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - "PROTEZIONE DELLA NATURA" - SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI DA PARTE DI STATO, REGIONI (O PROVINCE AUTONOME) ED ENTI LOCALI - NECESSITA' DI ATTUARE APPROPRIATE FORME DI COLLABORAZIONE TRA DETTI SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE DELL'INTESA, QUALE FORMA PIU' ADEGUATA, NELL'IPOTESI DI INTERFERENZA DI COMPETENZE STATALI CON COMPETENZE PROVINCIALI.
SENT. 366/92 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - "PROTEZIONE DELLA NATURA" - SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI DA PARTE DI STATO, REGIONI (O PROVINCE AUTONOME) ED ENTI LOCALI - NECESSITA' DI ATTUARE APPROPRIATE FORME DI COLLABORAZIONE TRA DETTI SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE DELL'INTESA, QUALE FORMA PIU' ADEGUATA, NELL'IPOTESI DI INTERFERENZA DI COMPETENZE STATALI CON COMPETENZE PROVINCIALI.
Testo
Lo svolgimento delle funzioni afferenti alla "protezione della natura" avviene - come ribadito dalla Corte - in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle Regioni (o delle Province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione in ossequio al generale principio di leale cooperazione: e non v'e' dubbio che l'intesa sia la forma di cooperazione ragionevolmente adeguata rispetto all'ipotesi di competenze statali interferenti con competenze, anche di tipo esclusivo, spettanti a enti dotati di autonomia speciale. - S. nn. 1029/1988, 337/1989.
Lo svolgimento delle funzioni afferenti alla "protezione della natura" avviene - come ribadito dalla Corte - in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle Regioni (o delle Province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione in ossequio al generale principio di leale cooperazione: e non v'e' dubbio che l'intesa sia la forma di cooperazione ragionevolmente adeguata rispetto all'ipotesi di competenze statali interferenti con competenze, anche di tipo esclusivo, spettanti a enti dotati di autonomia speciale. - S. nn. 1029/1988, 337/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte