Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 F. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE - APPLICABILITA' PER IL PARCO DELLO STELVIO DELLE PROCEDURE DI INTESA PREVISTE DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 366/92 F. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE - APPLICABILITA' PER IL PARCO DELLO STELVIO DELLE PROCEDURE DI INTESA PREVISTE DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 35, primo comma, della legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, secondo cui all'adeguamento ai principi posti dalla legge stessa - da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio - deve provvedersi, per quanto concerne il Parco nazionale dello Stelvio, in base all'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 279 del 1974), non viola l'autonomia provinciale. La norma infatti, ha il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nel predetto art. 3, senza apporvi alcuna modifica ne' nei suoi confronti puo' addursi la mancata indicazione dei principi stessi, i quali invece dovranno essere individuati in via interpretativa in base alle materie specificamente interessate e alla natura delle competenze relative a ciascuna delle materie considerate. E poiche' l'intesa, come tale, non puo' essere ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini - ma deve necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente tenute a perseguire - non si puo' negare che tali fini siano desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla diversita' della natura delle competenze incise, dalla legge medesima, contenente una disciplina organica e programmata delle aree naturalistiche protette. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 aggosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
L'art. 35, primo comma, della legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, secondo cui all'adeguamento ai principi posti dalla legge stessa - da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio - deve provvedersi, per quanto concerne il Parco nazionale dello Stelvio, in base all'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 279 del 1974), non viola l'autonomia provinciale. La norma infatti, ha il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nel predetto art. 3, senza apporvi alcuna modifica ne' nei suoi confronti puo' addursi la mancata indicazione dei principi stessi, i quali invece dovranno essere individuati in via interpretativa in base alle materie specificamente interessate e alla natura delle competenze relative a ciascuna delle materie considerate. E poiche' l'intesa, come tale, non puo' essere ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini - ma deve necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente tenute a perseguire - non si puo' negare che tali fini siano desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla diversita' della natura delle competenze incise, dalla legge medesima, contenente una disciplina organica e programmata delle aree naturalistiche protette. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 aggosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 18
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte