Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 I. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE - COMPOSIZIONE - CRITERI - MANCATA GARANZIA DELLA PRESENZA DI UN DELEGATO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ATTRIBUZIONE A TALE ORGANO DEL POTERE DI PREDISPORRE UN PROGRAMMA TRIENNALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 366/92 I. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE - COMPOSIZIONE - CRITERI - MANCATA GARANZIA DELLA PRESENZA DI UN DELEGATO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ATTRIBUZIONE A TALE ORGANO DEL POTERE DI PREDISPORRE UN PROGRAMMA TRIENNALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il tipo di composizione paritetica dettato dall'art. 3 della l. n. 394 del 1991, per il Comitato per le aree naturali protette, e' commisurato, secondo una scelta discrezionale del legislatore tutt'altro che marginale, alla qualita' delle competenze assegnate a tale organo (individuazione, classificazione, adozione di un programma triennale in relazione alle aree naturali protette, indicazione di termini al riguardo) e soddisfa sia l'esigenza della cooperazione paritaria fra lo Stato e le regioni, sia l'istanza di rappresentanza degli interessi propria dell'ente regionale (o provinciale) nel cui territorio rientra l'area protetta, senza che risulti compromessa, per le regioni e province, la possibilita' di verificare - con specifico riferimento al programma triennale - la legittimita' dei singoli interventi attuati nell'ambito, di tali ampi poteri di pianificazione o la loro competenza alla individuazione dell'area protetta di rilievo regionale o provinciale. Ne' rileva, in contrario, che non sia garantita nell'ambito del Comitato stesso, la presenza di un delegato della Provincia di Bolzano tra i rappresentanti regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, primo comma, lett. a) e b), l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Il tipo di composizione paritetica dettato dall'art. 3 della l. n. 394 del 1991, per il Comitato per le aree naturali protette, e' commisurato, secondo una scelta discrezionale del legislatore tutt'altro che marginale, alla qualita' delle competenze assegnate a tale organo (individuazione, classificazione, adozione di un programma triennale in relazione alle aree naturali protette, indicazione di termini al riguardo) e soddisfa sia l'esigenza della cooperazione paritaria fra lo Stato e le regioni, sia l'istanza di rappresentanza degli interessi propria dell'ente regionale (o provinciale) nel cui territorio rientra l'area protetta, senza che risulti compromessa, per le regioni e province, la possibilita' di verificare - con specifico riferimento al programma triennale - la legittimita' dei singoli interventi attuati nell'ambito, di tali ampi poteri di pianificazione o la loro competenza alla individuazione dell'area protetta di rilievo regionale o provinciale. Ne' rileva, in contrario, che non sia garantita nell'ambito del Comitato stesso, la presenza di un delegato della Provincia di Bolzano tra i rappresentanti regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, primo comma, lett. a) e b), l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 18
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 68
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte