Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 T. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - AREE PROTETTE REGIONALI - ISTITUZIONE NEL TERRITORIO DI UN PARCO NAZIONALE O DI UNA RISERVA NATURALE STATALE - DIVIETO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE SARDEGNA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
SENT. 366/92 T. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - AREE PROTETTE REGIONALI - ISTITUZIONE NEL TERRITORIO DI UN PARCO NAZIONALE O DI UNA RISERVA NATURALE STATALE - DIVIETO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE SARDEGNA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Testo
Il divieto di istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, cosi' precludendo una tutela regionale integrativa (parco, riserva) rispetto a quella statale (art. 22, quinto comma, l. n. 394 del 1991) e' posto ragionevolmente in relazione ai principi di cooperazione ispiratori della legge stessa (art. 2, sesto e settimo comma; v. massima C). Al riguardo non e' comunque impedito alla regione - secondo principi gia' affermati dalla Corte - di adottare, disciplinando materie di propria attribuzione, interferenti con la gestione del parco o della riserva statale, e nel rispetto delle competenze dello Stato, norme volte a rafforzare la tutela della natura perseguita con l'istituzione da parte dello Stato delle sopraindicate aree protette. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 22, quinto comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna,in riferimento agli artt. 3 e 6, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. nn. 1029/1988, 1031/1988.
Il divieto di istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, cosi' precludendo una tutela regionale integrativa (parco, riserva) rispetto a quella statale (art. 22, quinto comma, l. n. 394 del 1991) e' posto ragionevolmente in relazione ai principi di cooperazione ispiratori della legge stessa (art. 2, sesto e settimo comma; v. massima C). Al riguardo non e' comunque impedito alla regione - secondo principi gia' affermati dalla Corte - di adottare, disciplinando materie di propria attribuzione, interferenti con la gestione del parco o della riserva statale, e nel rispetto delle competenze dello Stato, norme volte a rafforzare la tutela della natura perseguita con l'istituzione da parte dello Stato delle sopraindicate aree protette. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 22, quinto comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna,in riferimento agli artt. 3 e 6, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. nn. 1029/1988, 1031/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte