Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 V. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE - OGGETTI - DEFINIZIONE DEL RIPARTO DELLE DISPONIBILITA'; PREVISIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 366/92 V. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE - OGGETTI - DEFINIZIONE DEL RIPARTO DELLE DISPONIBILITA'; PREVISIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attivita' di definizione del riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario e di previsione di contributi in conto capitale relativamente alle attivita' nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse e relativamente ai progetti delle regioni riguardanti l'istituzione di dette aree, comprese tra gli oggetti del programma triennale per le aree naturali protette (art. 4, primo comma, lett. c) e d) l. n. 394 del 1991) in quanto non riguardanti la concreta attribuzione di tali somme non si pongono affatto in contrasto con le norme di coordinamento finanziario delle province autonome, stabilite dall'art. 5 l. 30 novembre 1989, n. 386, le quali dispongono semplicemente che i finanziamenti previsti da leggi statali da ripartire fra le regioni vanno assegnati alle province autonome e affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c) e d) l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
L'attivita' di definizione del riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario e di previsione di contributi in conto capitale relativamente alle attivita' nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse e relativamente ai progetti delle regioni riguardanti l'istituzione di dette aree, comprese tra gli oggetti del programma triennale per le aree naturali protette (art. 4, primo comma, lett. c) e d) l. n. 394 del 1991) in quanto non riguardanti la concreta attribuzione di tali somme non si pongono affatto in contrasto con le norme di coordinamento finanziario delle province autonome, stabilite dall'art. 5 l. 30 novembre 1989, n. 386, le quali dispongono semplicemente che i finanziamenti previsti da leggi statali da ripartire fra le regioni vanno assegnati alle province autonome e affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c) e d) l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte