Sentenza 195/2021 (ECLI:IT:COST:2021:195)
Massima numero 44307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/09/2021; Decisione del
22/09/2021
Deposito del 15/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Titolo
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Facoltà di richiedere, con un'unica istanza, l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231002).
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Facoltà di richiedere, con un'unica istanza, l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231002).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, che consente alle strutture pubbliche e private, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS privati e agli enti ecclesiastici di richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività e dell'accreditamento istituzionale. L'art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 - nell'esigere, quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie autorizzate che intendano accreditarsi - delinea, ai fini dell'accreditamento, uno iato temporale tra la fase dell'attività svolta in regime di autorizzazione e l'inizio del procedimento di accreditamento; tuttavia non preclude la facoltà, in una prospettiva di semplificazione, di presentare con un'unica istanza la richiesta di rilascio, sia dell'autorizzazione, sia dell'accreditamento istituzionale. (Precedenti: S. 106/2020 - mass. 43001; S. 132/2013 - mass. 37423).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 13, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, che consente alle strutture pubbliche e private, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-IRCCS privati e agli enti ecclesiastici di richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività e dell'accreditamento istituzionale. L'art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 - nell'esigere, quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie autorizzate che intendano accreditarsi - delinea, ai fini dell'accreditamento, uno iato temporale tra la fase dell'attività svolta in regime di autorizzazione e l'inizio del procedimento di accreditamento; tuttavia non preclude la facoltà, in una prospettiva di semplificazione, di presentare con un'unica istanza la richiesta di rilascio, sia dell'autorizzazione, sia dell'accreditamento istituzionale. (Precedenti: S. 106/2020 - mass. 43001; S. 132/2013 - mass. 37423).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/07/2020
n. 18
art. 1
co. 13
legge della Regione Puglia
02/05/2017
n. 9
art. 24
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quater
co. 1