Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 Z. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - ENTE-PARCO - ENTRATE - DETERMINAZIONE - CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI DELLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 366/92 Z. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - ENTE-PARCO - ENTRATE - DETERMINAZIONE - CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI DELLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I contributi ordinari e straordinari dello Stato indicati dall'art. 16, l. n. 394 del 1991, quali entrate dell'Ente-parco da destinare al conseguimento dei suoi fini istitutivi, non fanno parte dei finanziamenti da ripartirsi tra le regioni a statuto ordinario e assegnati alle Province autonome (art. 5, l. n. 386 del 1989) nell'ambito dei principi della relativa autonomia finanziaria, bensi' afferiscono al finanziamento di detto ente che e' un'istituzione giuridica strumentale rispetto all'esercizio di competenze statali vertenti su aree protette di interesse nazionale o internazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
I contributi ordinari e straordinari dello Stato indicati dall'art. 16, l. n. 394 del 1991, quali entrate dell'Ente-parco da destinare al conseguimento dei suoi fini istitutivi, non fanno parte dei finanziamenti da ripartirsi tra le regioni a statuto ordinario e assegnati alle Province autonome (art. 5, l. n. 386 del 1989) nell'ambito dei principi della relativa autonomia finanziaria, bensi' afferiscono al finanziamento di detto ente che e' un'istituzione giuridica strumentale rispetto all'esercizio di competenze statali vertenti su aree protette di interesse nazionale o internazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte