Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 Z1. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI COMUNI E PROVINCE SUI PARCHI NAZIONALI E REGIONALI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO E DELLE COMPETENZE DELLA STESSA SUL PARCO DELLO STELVIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 366/92 Z1. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI COMUNI E PROVINCE SUI PARCHI NAZIONALI E REGIONALI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO E DELLE COMPETENZE DELLA STESSA SUL PARCO DELLO STELVIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I finanziamenti statali e regionali previsti, come misure di incentivazione a sostegno di interventi da parte di comuni e province il cui territorio e' compreso in tutto o in parte in un parco nazionale o regionale, dall'art. 7 della legge n. 394 del 1991, si pongono su un piano nettamente distinto dai finanziamenti statali alle regioni di cui l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 impone l'estensione alle Province autonome, ed e' quindi senz'altro priva di base la censura di violazione, da parte del primo, per contrasto con il secondo, dell'autonomia finanziaria della Provincia di Bolzano. E' altresi' da escludere che l'indicato art. 7 della legge n. 394, incida sulle competenze della Provincia riguardo al Parco dello Stelvio definite dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, a questo proposito dovendo anche considerarsi che l'art. 35, primo comma, della medesima legge prevede che l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio ai principi stabiliti con la nuova legge sulle aree protette deve avvenire proprio attraverso la procedura di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
I finanziamenti statali e regionali previsti, come misure di incentivazione a sostegno di interventi da parte di comuni e province il cui territorio e' compreso in tutto o in parte in un parco nazionale o regionale, dall'art. 7 della legge n. 394 del 1991, si pongono su un piano nettamente distinto dai finanziamenti statali alle regioni di cui l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 impone l'estensione alle Province autonome, ed e' quindi senz'altro priva di base la censura di violazione, da parte del primo, per contrasto con il secondo, dell'autonomia finanziaria della Provincia di Bolzano. E' altresi' da escludere che l'indicato art. 7 della legge n. 394, incida sulle competenze della Provincia riguardo al Parco dello Stelvio definite dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, a questo proposito dovendo anche considerarsi che l'art. 35, primo comma, della medesima legge prevede che l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio ai principi stabiliti con la nuova legge sulle aree protette deve avvenire proprio attraverso la procedura di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte