Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 Z3. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLE ZONE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE - POTESTA' DELLE REGIONI DI DISCIPLINARLO SOLO NELLA FORMA DELLA CACCIA CONTROLLATA RISERVATA AI RESIDENTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE SARDEGNA IN MATERIA DI CACCIA - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL CONTESTATO VINCOLO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 366/92 Z3. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLE ZONE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE - POTESTA' DELLE REGIONI DI DISCIPLINARLO SOLO NELLA FORMA DELLA CACCIA CONTROLLATA RISERVATA AI RESIDENTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA REGIONE SARDEGNA IN MATERIA DI CACCIA - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL CONTESTATO VINCOLO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I vincoli, sempre presenti nella legislazione relativa alle aree protette e alla disciplina della caccia, costituiti dal divieto della caccia nella zona protetta e dalla limitazione della stessa nelle zone contigue, ineriscono alle finalita' essenziali della protezione della natura e trovano fondamento nella stessa previsione costituzionale di tale tutela attraverso lo strumento delle aree naturali protette. Non puo' quindi ritenersi lesivo della competenza esclusiva della Regione Sardegna in materia di caccia il vincolo posto al riguardo dall'art. 32, terzo comma, della legge n. 394 del 1991 col disporre che all'interno delle zone contigue alle aree protette le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
I vincoli, sempre presenti nella legislazione relativa alle aree protette e alla disciplina della caccia, costituiti dal divieto della caccia nella zona protetta e dalla limitazione della stessa nelle zone contigue, ineriscono alle finalita' essenziali della protezione della natura e trovano fondamento nella stessa previsione costituzionale di tale tutela attraverso lo strumento delle aree naturali protette. Non puo' quindi ritenersi lesivo della competenza esclusiva della Regione Sardegna in materia di caccia il vincolo posto al riguardo dall'art. 32, terzo comma, della legge n. 394 del 1991 col disporre che all'interno delle zone contigue alle aree protette le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte