Sentenza 366/1992 (ECLI:IT:COST:1992:366)
Massima numero 18796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 366/92 Z4. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - AREE PROTETTE (O RISERVE) MARINE - ISTITUZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO, NON CONDIVISO DALLA CORTE, DELLA MANCATA PREVISIONE DI INTESE CON LA REGIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 366/92 Z4. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PARCHI E RISERVE NATURALI - LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE - AREE PROTETTE (O RISERVE) MARINE - ISTITUZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO, NON CONDIVISO DALLA CORTE, DELLA MANCATA PREVISIONE DI INTESE CON LA REGIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo l'interpretazione che deve essere data dell'art. 18, primo comma, l. n. 394 del 1991, in collegamento con l'art. 2, sesto e settimo comma, stessa legge, e che peraltro si conforma alle precedenti leggi in materia, gia' ritenute legittime dalla Corte, si rende necessaria l'intesa con la Regione autonoma della Sardegna ogni qual volta le aree protette classificate come di rilievo nazionale (o internazionale) o erette a parco marino di interesse nazionale (o internazionale) ovvero a riserva marina statale, rientrino nel territorio della regione stessa. Cade percio' la censura di violazione di competenza, formulata dalla ricorrente in base all'assunto che l'intesa non fosse nel caso richiesta. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. nn. 1031/1988 e 125/1990.
Secondo l'interpretazione che deve essere data dell'art. 18, primo comma, l. n. 394 del 1991, in collegamento con l'art. 2, sesto e settimo comma, stessa legge, e che peraltro si conforma alle precedenti leggi in materia, gia' ritenute legittime dalla Corte, si rende necessaria l'intesa con la Regione autonoma della Sardegna ogni qual volta le aree protette classificate come di rilievo nazionale (o internazionale) o erette a parco marino di interesse nazionale (o internazionale) ovvero a riserva marina statale, rientrino nel territorio della regione stessa. Cade percio' la censura di violazione di competenza, formulata dalla ricorrente in base all'assunto che l'intesa non fosse nel caso richiesta. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. nn. 1031/1988 e 125/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte