Sentenza 367/1992 (ECLI:IT:COST:1992:367)
Massima numero 18635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:
18631
Titolo
SENT. 367/92 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - CATEGORIE DA AMMETTERE - MEDICI TITOLARI DI BORSE DI STUDIO CHE ENTRO L'ANNO ACCADEMICO 1979/1980 ABBIANO SVOLTO PER UN TRIENNIO ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA PRESSO LE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TECNICI LAUREATI, NONCHE' AGLI AIUTI E ASSISTENTI DEI POLICLINICI E CLINICHE UNIVERSITARIE E AI CONTRATTISTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 367/92 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - CATEGORIE DA AMMETTERE - MEDICI TITOLARI DI BORSE DI STUDIO CHE ENTRO L'ANNO ACCADEMICO 1979/1980 ABBIANO SVOLTO PER UN TRIENNIO ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA PRESSO LE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TECNICI LAUREATI, NONCHE' AGLI AIUTI E ASSISTENTI DEI POLICLINICI E CLINICHE UNIVERSITARIE E AI CONTRATTISTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio di cui agli articoli 32, l. 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 l. 24 febbraio 1967, n. 62, che abbiano svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica presso le facolta' di medicina e chirurgia, non possono fondatamente essere assimilati alle altre categorie ammesse a detti giudizi, quali quella dei tecnici laureati - oggetto di espresso riferimento normativo - e quelle degli aiuti, degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie e dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, cui tale diritto e' stato riconosciuto per effetto delle sent. nn. 89 del 1986 e 397 del 1989. La mancata inclusione di detti borsisti non appare quindi irragionevole o discriminatoria, in considerazione non solo delle finalita' di addestramento scientifico o didattico alle quali e' destinata la borsa di studio assegnata, ma tanto piu' della previsione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in ordine alla loro inquadrabilita' nel diverso ruolo dei ricercatori universitari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, numero 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). - V. S. nn. 31/1992, sui titolari di assegni di formazione scientifica e didattica e 359/1992, con riguardo ai borsisti del C.N.R; v. anche sent. nn. 89/1986 e 397/1989, richiamate nel testo.
Ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio di cui agli articoli 32, l. 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 l. 24 febbraio 1967, n. 62, che abbiano svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica presso le facolta' di medicina e chirurgia, non possono fondatamente essere assimilati alle altre categorie ammesse a detti giudizi, quali quella dei tecnici laureati - oggetto di espresso riferimento normativo - e quelle degli aiuti, degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie e dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, cui tale diritto e' stato riconosciuto per effetto delle sent. nn. 89 del 1986 e 397 del 1989. La mancata inclusione di detti borsisti non appare quindi irragionevole o discriminatoria, in considerazione non solo delle finalita' di addestramento scientifico o didattico alle quali e' destinata la borsa di studio assegnata, ma tanto piu' della previsione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in ordine alla loro inquadrabilita' nel diverso ruolo dei ricercatori universitari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, numero 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). - V. S. nn. 31/1992, sui titolari di assegni di formazione scientifica e didattica e 359/1992, con riguardo ai borsisti del C.N.R; v. anche sent. nn. 89/1986 e 397/1989, richiamate nel testo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte