Sentenza 368/1992 (ECLI:IT:COST:1992:368)
Massima numero 18701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 368/92 A. BUON COSTUME - CONCETTO - SIGNIFICATO E CONTENUTO - CONCETTO NON SUSCETTIBILE DI CATEGORICA DEFINIZIONE E DOTATO DI RELATIVITA' STORICA MA AL CONTEMPO SUFFICIENTEMENTE DETERMINATO - ALTRI ASPETTI - IL "BUON COSTUME" COME LIMITE ALLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - PORTATA EFFETTIVA DEL LIMITE - INTERPRETAZIONE NECESSARIAMENTE RESTRITTIVA.
SENT. 368/92 A. BUON COSTUME - CONCETTO - SIGNIFICATO E CONTENUTO - CONCETTO NON SUSCETTIBILE DI CATEGORICA DEFINIZIONE E DOTATO DI RELATIVITA' STORICA MA AL CONTEMPO SUFFICIENTEMENTE DETERMINATO - ALTRI ASPETTI - IL "BUON COSTUME" COME LIMITE ALLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - PORTATA EFFETTIVA DEL LIMITE - INTERPRETAZIONE NECESSARIAMENTE RESTRITTIVA.
Testo
Come la Corte ha precisato, il concetto di buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori che nell'ambito della famiglia, della dignita' personale e del sentimento morale dei giovani; tale concetto, inoltre, come tutti quelli non suscettibili di una categorica definizione, e' dotato di una relativita' storica, secondo le varie condizioni di ambiente e di cultura, che d'altronde non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato. Tuttavia, considerato che il "buon costume" e' un limite che l'art. 21 Cost. contrappone alla liberta' dei singoli individui, anche riguardo ad esso vale il criterio ermeneutico - che in casi del genere l'interprete della Costituzione e lo stesso legislatore in sede di bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali, sono tenuti ad osservare - secondo cui, poiche' il di piu' di liberta' soppressa costituisce abuso, "si puo' limitare la liberta' solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla". - S. nn. 9/1965, 191/1970 e 487/1989.
Come la Corte ha precisato, il concetto di buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori che nell'ambito della famiglia, della dignita' personale e del sentimento morale dei giovani; tale concetto, inoltre, come tutti quelli non suscettibili di una categorica definizione, e' dotato di una relativita' storica, secondo le varie condizioni di ambiente e di cultura, che d'altronde non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato. Tuttavia, considerato che il "buon costume" e' un limite che l'art. 21 Cost. contrappone alla liberta' dei singoli individui, anche riguardo ad esso vale il criterio ermeneutico - che in casi del genere l'interprete della Costituzione e lo stesso legislatore in sede di bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali, sono tenuti ad osservare - secondo cui, poiche' il di piu' di liberta' soppressa costituisce abuso, "si puo' limitare la liberta' solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla". - S. nn. 9/1965, 191/1970 e 487/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte