Sentenza 368/1992 (ECLI:IT:COST:1992:368)
Massima numero 18702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 368/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - FONDAMENTO - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEI VALORI GIURIDICI - IPOTESI IN CUI, IN MATERIA PENALE, LA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE PUO', E QUINDI DEVE, ED IPOTESI IN CUI INVECE NON PUO', ESSERE PREFERITA ALLA DICHIARAZIONE, O ALLA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE, DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 368/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - FONDAMENTO - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEI VALORI GIURIDICI - IPOTESI IN CUI, IN MATERIA PENALE, LA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE PUO', E QUINDI DEVE, ED IPOTESI IN CUI INVECE NON PUO', ESSERE PREFERITA ALLA DICHIARAZIONE, O ALLA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE, DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha costantemente affermato, il principio di conservazione dei valori giuridici - tanto piu' in casi in cui la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale comporterebbe, quantomeno per qualche tempo, l'impunita' anche di comportamenti che il legislatore considera inequivocabilmente come illeciti penali - impone il mantenimento in vita di una norma di legge quando a questa possa essere riconosciuto almeno un significato conforme a Costituzione. La soluzione contraria si impone soltanto nelle ipotesi in cui il tentativo di adeguare il significato di norme incriminatrici ai precetti costituzionali dia luogo a una vaghezza e indeterminatezza tali da impedire logicamente di poter discernere il confine fra il lecito e l'illecito penale. (Principi affermati riguardo alla interpretazione di norma dell'art. 528 cod.pen., cui si riferisce la seguente massima D). - Riguardo alla praticabilita' e al fondamento dell'interpretazione adeguatrice: O. nn. 279/1990, 356/1990 e 362/1990 e S. n. 559/1990; riguardo ad ipotesi di non praticabilita' dell'interpretazione adeguatrice in materia penale: S. n. 120/1968.
Come la Corte ha costantemente affermato, il principio di conservazione dei valori giuridici - tanto piu' in casi in cui la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale comporterebbe, quantomeno per qualche tempo, l'impunita' anche di comportamenti che il legislatore considera inequivocabilmente come illeciti penali - impone il mantenimento in vita di una norma di legge quando a questa possa essere riconosciuto almeno un significato conforme a Costituzione. La soluzione contraria si impone soltanto nelle ipotesi in cui il tentativo di adeguare il significato di norme incriminatrici ai precetti costituzionali dia luogo a una vaghezza e indeterminatezza tali da impedire logicamente di poter discernere il confine fra il lecito e l'illecito penale. (Principi affermati riguardo alla interpretazione di norma dell'art. 528 cod.pen., cui si riferisce la seguente massima D). - Riguardo alla praticabilita' e al fondamento dell'interpretazione adeguatrice: O. nn. 279/1990, 356/1990 e 362/1990 e S. n. 559/1990; riguardo ad ipotesi di non praticabilita' dell'interpretazione adeguatrice in materia penale: S. n. 120/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte