Sentenza 368/1992 (ECLI:IT:COST:1992:368)
Massima numero 18703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  09/07/1992;  Decisione del  09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Massime associate alla pronuncia:  18701  18702


Titolo
SENT. 368/92 C. REATI IN GENERE - REATI E PENE (SINGOLI REATI) - PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI - DETENZIONE DI VIDEOCASSETTE A CONTENUTO OSCENO - RITENUTA CONFIGURABILITA' DEL REATO, NONOSTANTE LA CONTRARIA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, ANCHE OVE LA DETENZIONE ABBIA CARATTERE RISERVATO (NELLA SPECIE IN LOCALE DIVERSO DA QUELLO DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO) - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E DEI PRINCIPI DI OFFENSIVITA' DEL REATO, DI TASSATIVITA' DELLE NORME PENALI (PER LA OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI DETENZIONE) E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il limite del buon costume di cui all'art. 21 u.c. Cost., e' diretto a significare un valore riferibile alla collettivita' in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali indispensabili, in un dato momento storico, ad assicurare, in relazione ai contenuti morali e alle modalita' di espressione del costume sessuale, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali della tutela della dignita' umana e del rispetto reciproco tra le persone; da cio' deriva che l'osceno, come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, attinge il limite all'antigiuridicita' penale solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettivita'. Di conseguenza ove, come nel caso, il giudice debba fare applicazione dell'art. 528 c.p. (che punisce chiunque detiene scritti disegni, immagini o altri oggetti osceni) deve tener presente che la misura di illiceita' dell'osceno e' data dalla capacita' offensiva del fatto verso gli altri, capacita' che deve ritenersi insussistente nelle ipotesi (come quella del caso di specie) in cui l'accesso alle immagini pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato solo alle persone adulte che ne facciano richiesta. Cosi' interpretata la norma (v. massima C) viene meno la censura di violazione dell'art. 21 Cost., formulata in base all'assunto che anche nella suddetta ipotesi la detenzione di disegni, immagini e oggetti osceni avrebbe potuto considerarsi illecito penale, risultando di conseguenza assorbiti - in quanto basati sullo stesso errato presupposto - gli altri motivi di incostituzionalita' dedotti in riferimento agli art. 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 528 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 21 e 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte