Sentenza 369/1992 (ECLI:IT:COST:1992:369)
Massima numero 18726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 369/92 B. REGIONE SICILIA - FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ALLA REGIONE - RIDUZIONE DEI RELATIVI ACCANTONAMENTI DA PARTE DELLA LEGGE FINANZIARIA 1992 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL TERMINE QUINQUENNALE STATUTARIAMENTE PREVISTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, NONCHE' DELLA FUNZIONE PEREQUATIVA PROPRIA DI ESSO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 369/92 B. REGIONE SICILIA - FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ALLA REGIONE - RIDUZIONE DEI RELATIVI ACCANTONAMENTI DA PARTE DELLA LEGGE FINANZIARIA 1992 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL TERMINE QUINQUENNALE STATUTARIAMENTE PREVISTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, NONCHE' DELLA FUNZIONE PEREQUATIVA PROPRIA DI ESSO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La (ulteriore) riduzione - disposta dalla legge finanziaria 1992 - degli accantonamenti per il contributo di solidarieta' nazionale alla Regione siciliana e' frutto di una valutazione non irragionevole del legislatore statale, in quanto riflette l'urgenza di arginare l'espansione del 'deficit' pubblico senza alterare - atteso il carattere aggiuntivo del contributo - la complessiva rispondenza fra bisogni fondamentali della Regione e mezzi finanziari per farvi fronte. L'indicazione del contributo fra le voci del fondo speciale della legge finanziaria non puo' pero' intendersi come sostitutiva dell'assegnazione quinquennale di esso, prevista dall'art. 38 dello Statuto siciliano: tale determinazione dovra' avvenire, per il quinquennio di riferimento, con distinta disposizione di legge e con possibilita' di ricorrere a ulteriori mezzi di copertura, fermo restando che l'adozione e le verifiche dei dati per il relativo computo sono demandati al discrezionale apprezzamento dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, l. 31 dicembre 1991 n. 415, e dell'allegata tabella B, sollevata in riferimento all'art. 38 dello Statuto siciliano, nonche' - con richiamo non pertinente - all'art. 81 cost.). - V., S. n. 87/1987; anche (con riguardo ai limiti imposti dalle oggettive disponibilita' finanziarie). S. nn. 455/1990, 307/1983 e O. n. 40/1991.
La (ulteriore) riduzione - disposta dalla legge finanziaria 1992 - degli accantonamenti per il contributo di solidarieta' nazionale alla Regione siciliana e' frutto di una valutazione non irragionevole del legislatore statale, in quanto riflette l'urgenza di arginare l'espansione del 'deficit' pubblico senza alterare - atteso il carattere aggiuntivo del contributo - la complessiva rispondenza fra bisogni fondamentali della Regione e mezzi finanziari per farvi fronte. L'indicazione del contributo fra le voci del fondo speciale della legge finanziaria non puo' pero' intendersi come sostitutiva dell'assegnazione quinquennale di esso, prevista dall'art. 38 dello Statuto siciliano: tale determinazione dovra' avvenire, per il quinquennio di riferimento, con distinta disposizione di legge e con possibilita' di ricorrere a ulteriori mezzi di copertura, fermo restando che l'adozione e le verifiche dei dati per il relativo computo sono demandati al discrezionale apprezzamento dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, l. 31 dicembre 1991 n. 415, e dell'allegata tabella B, sollevata in riferimento all'art. 38 dello Statuto siciliano, nonche' - con richiamo non pertinente - all'art. 81 cost.). - V., S. n. 87/1987; anche (con riguardo ai limiti imposti dalle oggettive disponibilita' finanziarie). S. nn. 455/1990, 307/1983 e O. n. 40/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 38
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte