Sentenza 369/1992 (ECLI:IT:COST:1992:369)
Massima numero 18727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
09/07/1992; Decisione del
09/07/1992
Deposito del 27/07/1992; Pubblicazione in G. U. 05/08/1992
Titolo
SENT. 369/92 C. REGIONI IN GENERE - FINANZA REGIONALE - ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PERSONALE REGIONALE PER IL TRIENNIO 1992/94 - INCIDENZA SUI BILANCI REGIONALI DELLE RELATIVE PREVISIONI DI SPESA - ASSERITA MANCANZA DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAI NUOVI CONTRATTI - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 369/92 C. REGIONI IN GENERE - FINANZA REGIONALE - ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PERSONALE REGIONALE PER IL TRIENNIO 1992/94 - INCIDENZA SUI BILANCI REGIONALI DELLE RELATIVE PREVISIONI DI SPESA - ASSERITA MANCANZA DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAI NUOVI CONTRATTI - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La copertura degli oneri d spesa derivanti dal rinnovo dei contratti del personale regionale per il triennio 1992/94, e' astrattamente assicurato - quanto meno per l'anno 1992 - dall'incremento, in misura corrispondente al tasso programmato di inflazione 1992/94, del fondo comune regionale, nel quale confluiscono ora gli stanziamenti integrativi previsti dal d.l. n. 326 del 1990 (art. 5, comma terzo, legge finanziaria 1992); nell'eventualita' - derivante non tanto dalla legge, ma una sua distorta applicazione - che il costo effettivo dei contratti risultasse maggiore, sussiste a garanzia dell'autonomia regionale, il rimedio del conflitto di attribuzione (e, ancor prima, il controllo della Corte dei conti sul d.P.R. di attuazione dell'accordo 1991/93). D'altra parte, la determinazione del fondo comune solo per l'anno 1992, se comporta una innegabile disarmonia rispetto ad oneri continuativi che si proiettano anche sugli oneri successivi - d'onde l'urgenza di una comparata razionalizzazione del sistema - non esime il legislatore statale dall'obbligo di incrementare il fondo comune anche per il 1993 e il 1994 (e per gli anni successivi), in guisa da assicurare comunque la necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma undicesimo, l. 31 dicembre 1991 n. 415, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., nonche' all'art. 27, l. 5 agosto 1978 n. 468, all'art. 3, comma sesto, l. 14 giugno 1990 n. 158, all'art. 15, l. 29 marzo 1983 n. 93, e all'art. 51, l. 23 dicembre 1978 n. 833). - Sul principio di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari, v., S. nn. 283/1991, 381/1990, 452/1989, 245/1984.
La copertura degli oneri d spesa derivanti dal rinnovo dei contratti del personale regionale per il triennio 1992/94, e' astrattamente assicurato - quanto meno per l'anno 1992 - dall'incremento, in misura corrispondente al tasso programmato di inflazione 1992/94, del fondo comune regionale, nel quale confluiscono ora gli stanziamenti integrativi previsti dal d.l. n. 326 del 1990 (art. 5, comma terzo, legge finanziaria 1992); nell'eventualita' - derivante non tanto dalla legge, ma una sua distorta applicazione - che il costo effettivo dei contratti risultasse maggiore, sussiste a garanzia dell'autonomia regionale, il rimedio del conflitto di attribuzione (e, ancor prima, il controllo della Corte dei conti sul d.P.R. di attuazione dell'accordo 1991/93). D'altra parte, la determinazione del fondo comune solo per l'anno 1992, se comporta una innegabile disarmonia rispetto ad oneri continuativi che si proiettano anche sugli oneri successivi - d'onde l'urgenza di una comparata razionalizzazione del sistema - non esime il legislatore statale dall'obbligo di incrementare il fondo comune anche per il 1993 e il 1994 (e per gli anni successivi), in guisa da assicurare comunque la necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma undicesimo, l. 31 dicembre 1991 n. 415, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., nonche' all'art. 27, l. 5 agosto 1978 n. 468, all'art. 3, comma sesto, l. 14 giugno 1990 n. 158, all'art. 15, l. 29 marzo 1983 n. 93, e all'art. 51, l. 23 dicembre 1978 n. 833). - Sul principio di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari, v., S. nn. 283/1991, 381/1990, 452/1989, 245/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 468
art. 27
legge 14/06/1990
n. 158
art. 3
co. 6
legge 29/03/1983
n. 93
art. 15
legge 23/12/1978
n. 833
art. 51